Attivazione Tirocini (vecchia)

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ATTIVAZIONE TIROCINI

Servizio

Aura Formazione è iscritta all’albo regionale dei Soggetti Promotori autorizzati all’attivazione di tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento e formazione, da svolgersi in un contesto lavorativo. È rivolto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinio, pur non raffigurando un rapporto di lavoro, è soggetto a comunicazione obbligatoria che deve essere effettuata dal soggetto ospitante. Il tirocinante deve essere inoltre assicurato da parte del soggetto ospitante per eventuali infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea
compagnia assicuratrice.

Il tirocinio si realizza sulla base di:

• Una Convenzione tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante (per scaricarla clicca qui);

• Un Progetto Formativo Individuale (PFI), da concordare tra: Soggetto Promotore, Soggetto
Ospitante e Tirocinante (per scaricarlo clicca qui).

Destinatari e durata dei tirocini:

– Neo diplomati e neo laureati (da non più di 12 mesi). Durata massima tirocinio: 6 mesi.

– Soggetti in possesso di Qualifiche professionali o Specializzazione regionale (ottenute da non più di 12 mesi). Durata massima tirocinio: 6 mesi.

– Soggetti disoccupati (1) ; lavoratori beneficiari di sostegno al reddito (2) ; lavoratori a rischio di
disoccupazione (3) ; soggetti occupati in cerca di altra occupazione. Durata massima tirocinio: 12 mesi.

– Soggetti svantaggiati (4) e disabili. Durata massima tirocinio: 12 mesi, salvo per i disabili (max 24 mesi).

1 Soggetti che abbiano una DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro – attiva su apposito portale telematico;

2 Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD). Fondi di Solidarietà (Fondi di nuova costituzione e alternativi, Fondo di Integrazione salariale F.I.S., Assegno ordinario e di solidarietà);

3 Lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento mediante apposita comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso.

4 Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Richiedenti asilo e o in status di rifugiato e protezione sussidiaria, vittime di violenza da parte di grandi organizzazioni criminali; vittime di tratta e soggetti in possesso di
permesso di soggiorno per motivi umanitari.

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Dott.ssa Chiara Leone

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